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Da venerdì a Pozzuoli scatta il divieto di vendita e consumo di bevande in vetro in aree pubbliche

Il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, a tutela del decoro e della sicurezza urbana, ha disposto, come ormai accade da alcuni anni a questa parte, il divieto di vendita di bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo sull’intero territorio comunale.

L’ordinanza firmata oggi entrerà in vigore alle ore 24 di giovedì 17 marzo, e sarà valida tutti i giorni fino alle ore 24 del 31 ottobre 2022. Il provvedimento adottato ha l’obiettivo di “preservare il territorio cittadino dal degrado conseguente all’abbandono, per strada, nelle aiuole e sui muri, delle bottiglie e contenitori di vetro utilizzati dagli avventori delle tante attività ed esercizi commerciali della città”, oltre che “prevenire che eventuali comportamenti aggressivi o prevaricanti dei consumatori, soprattutto in conseguenza dell’abuso nell’assunzione di bevande alcoliche, possano degenerare attraverso l’utilizzo di bottiglie o cocci di vetro usati quali strumenti atti ad offendere“.

Pertanto, i titolari o gestori di esercizi pubblici, compresi gli stabilimenti balneari, i titolari delle attività artigianali, i circoli e le associazioni private, e tutti i titolari di autorizzazioni per il commercio o la somministrazione di alimenti e bevande, hanno il divieto di somministrare, vendere o cedere a terzi, in loco o per asporto, anche attraverso distributori automatici, bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro di qualsiasi forma o dimensione. Il divieto non è valido nei dehors o plateatici esterni autorizzati annessi ai pubblici esercizi, nelle sale da pranzo e negli spazi destinati agli avventori.

L’ordinanza impone anche il “divieto di consumo” delle stesse bevande in vetro su tutte le aree pubbliche e sempre dalle ore 21 alle ore 6 del giorno successivo. Ai trasgressori sarà applicata una sanzione pecuniaria da 25 a 500 euro. Per due violazioni consecutive, gli esercenti rischiano la sospensione dell’attività da tre a quindici giorni. Resta invariato il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro (da 500 a 2.000 euro se il fatto è commesso più di una volta).

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