AttualitàBacoliComuni FlegreiPrimo Piano

A Bacoli il sindaco vieta fuochi d’artificio, roghi e incendi nel periodo estivo

Il Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha emanato due ordinanze particolarmente importanti per la tutela ambientale, la quiete pubblica e l’inquinamento.  

La prima (la n. 59 del 1-7-2020) riguarda il divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio ed artifici pirotecnico. In particolare, dal 1-7-2020 al 31-10-2020, in assenza di apposita autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, è fatto divieto accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi, sparare mortaretti, innalzare aerostati con fiamme o in genere azionare accensioni esplosive e pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, su tutto il territorio comunale. 
In caso di autorizzazione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, è fatto divieto, sia di giorno sia di notte, di accendere fuochi rumorosi e non rumorosi e similari, nell’area dell’Ente Parco Regionale e nella vicinanza di aree di interesse archeologico e culturale (all’interno dell’ordinanza sono specificate dette aree).

La seconda (la n. 60 del 3-7-2020) riguarda la regolamentazione delle accensioni dei residui vegetali provenienti dalle attività agricole e forestali. In particolare, durante il periodo compreso tra il 01 luglio ed il 30 settembre 2020, salvo proroghe, in ragione degli obblighi dettati dall’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116, è fatto divieto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade del territorio comunale di Bacoli.

Durante il predetto periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi è sempre espressamente vietato: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegasti per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti; Accendere fuochi.
E’ fatto obbligo di osservare il comma 6 bis, art. 182, del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui    dispone l’espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi imposti dal richiamato art. 75 del reg. reg.le n. 3/2017 e dal Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 123 del 24.06.2020.

Articoli Recenti

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock Rilevato

Il sito si sostiene attraverso le pubblicità. Per favore, considera di disattivare l'Adblock per consentirci di continuare a fornire contenuti gratuitamente.